Un contratto bancario che contenga la chiara e precisa esposizione delle condizioni pattuite, rispetti i requisiti fissati dal legislatore, sia provvisto di data, sia sottoscritto dal solo cliente e sia stato effettivamente eseguito si deve ritenere concluso ed immune da vizi di forma.
1 Il Principio Cardine: La Nullità di Protezione
L'inosservanza dell'obbligo di stipulare per iscritto i contratti bancari costituisce una nullità relativa che può essere fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d'ufficio solo a tutela del medesimo.
La Ratio della Normativa
La nullità ex art. 127 D.L.vo 1.9.93 n. 385 costituisce una cd. nullità di protezione: non ha la funzione di tutelare i terzi o il pubblico interesse, ma solo quella di garantire il cliente quale contraente debole rispetto all'Istituto di credito.
2 Requisiti per la Conclusione del Contratto Bancario
Affinché venga soddisfatta la ratio della forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c., è sufficiente che il cliente sottoscriva un atto che contenga gli elementi prescritti dalla legge:
Chiara e precisa esposizione delle condizioni pattuite
Rispetto dei requisiti fissati dal legislatore
Contratto provvisto di data
Sottoscritto dal solo cliente in toto e specificamente ove richiesto
Effettivamente eseguito
Informazione e Responsabilizzazione
In tal modo il cliente viene informato circa le pattuizioni stipulate e viene responsabilizzato circa la serietà dell'impegno che assume. La sottoscrizione della banca non è necessaria né a sua tutela (trattandosi di regola di contratti formati su moduli predisposti dalla stessa), né ai fini della conclusione del contratto.
3 Il Ruolo dei Fatti Concludenti
Per la conclusione del contratto, l'effettiva instaurazione del rapporto costituisce fatto concludente più che univoco. Il cliente potrà recedere, ma non revocare un consenso che si è già incontrato con l'accettazione della controparte prestata per fatti concludenti.
Punto chiave
La sottoscrizione della banca non è necessaria ai fini della conclusione del contratto. L'instaurazione effettiva del rapporto bancario (utilizzo del conto, versamenti, prelievi, ecc.) costituisce prova sufficiente dell'accettazione.